Fondo di Garanzia per le Pmi, operatività aggiornata
Nelle more di una revisione più profonda, peraltro in corso di istruttoria, con il D.M. Imprese 30.06.2023, sono state approvate alcune modifiche e integrazioni delle Disposizioni Operative del Fondo di garanzia per le PMI ex art. 13, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 248.
Sul punto, il Mediocredito Centrale (soggetto gestore) ha emanato la circolare operativa 24.07.2023, n. 14, con la quale illustra in breve le principali modifiche precisando altresì che le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 25.07.2023. Tra queste, figurano le seguenti.
Modifiche apportate dall’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti di esenzione per il settore agricoltura (Regolamento UE 2472/2022) e per i settori pesca e acquacoltura (Regolamento UE 2473/2022). In particolare, alla Parte XIII delle nuove disposizioni operative:
paragrafo D “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI del settore agricoltura”, in conformità a quanto previsto con il nuovo Regolamento, sono stati indicati i nuovi limiti dell’equivalente di sovvenzione lordo (ESL) in percentuale (pari al 60%) e in assoluto per impresa e progetto di investimento (pari a 600.000 euro);
paragrafo E “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI del settore pesca e acquacoltura”, in conformità a quanto previsto con il nuovo Regolamento, sono stati indicati i nuovi massimali relativi all’importo massimo di spese ammissibili per progetto (pari a 2,5 milioni di euro) e all’ESL per beneficiario e per anno (pari a 1,25 milioni di euro).
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