La percentuale minima di peggioramento del risultato d'esercizio necessaria ai fini del contributo sarà individuabile sono dopo l'invio (anticipato) della dichiarazione dei redditi. Criticità per la scrematura dei modelli da trasmettere.
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Durante un’interrogazione parlamentare alla Camera, il Mef ha chiarito che per quantificare la spettanza del fondo perduto perequativo si deve individuare la percentuale minima del peggioramento del risultato d’esercizio per l’accesso al contributo e la percentuale da applicare alla differenza tra i risultati economici dei 2 esercizi di riferimento.
Tali dati si otterranno dopo il 30.09.2021, ossia dopo l’invio delle dichiarazioni dei redditi.
Per “risultato economico”, si deve far riferimento al risultato fiscale finale desunto dai compi della dichiarazione espressamente indicati nel provvedimento 4.09.2021 dell’Agenzia delle Entrate.
A riguardo, si segnalano criticità per selezionare le dichiarazioni da trasmettere entro il 30.09.2021 tra tutti i modelli di imprese, professionisti e titolari di reddito agrario con partita Iva, così da non compromettere la richiesta del contributo a fondo perduto perequativo (comunicato Mef 6.09.2021).