Fondo perduto e calo del fatturato dopo la circ. 22/E/2020
Sarebbero ammessi di diritto gli operatori dei Comuni colpiti ufficialmente dalla calamità. I casi dell'affittuario e del concedente nell'affitto d'azienda. Intanto spunta il visto di conformità (intermediari abilitati e Caf) per le operazioni sul superbonus 100%.
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La circolare n. 22/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate precisa che le imprese possono beneficiare del contributo a fondo perduto anche senza la condizione del calo di fatturato, se hanno domicilio o sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti da eventi i cui lo stato di emergenza era in atto al 31.01.2020. Tuttavia, è stato reso disponibile un elenco non esaustivo di tali Comuni, richiamando la delibera del Consiglio dei ministri 14.11.2019 e 2.12.2019. Di conseguenza, potrebbe essere utile un elenco di tutti i Comuni coinvolti.
Inoltre, è stata affrontata anche la richiesta in presenza di operazioni straordinarie. Nel caso di affitto di azienda, ad esempio, l’affittuario per verificare la sussistenza dei requisiti di accesso al contributo, dovrà considerare anche il volume di ricavi 2019 e il fatturato realizzato dal concedente ad aprile 2019. Il concedente, invece, dovrà sottrarre questi dati nello svolgimento dei propri conteggi.
Esclusioni - La circolare n. 22/E/2020 specifica che non possono accedere all’agevolazione gli studi associati formati da professionisti iscritti alla cassa di previdenza di riferimento; non possono fruire dell’agevolazione nemmeno le società in liquidazione. Inoltre, per il calcolo del contributo è necessario tenere conto anche delle fatture emesse su base volontaria, sebbene l’emissione non sia obbligatoria.
Visto di conformità per 110% - Il direttore...