Le 2 nuove caselle del rigo LM33 e il trattamento dei contributi deducibili.
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I contributi a fondo perduto stabiliti dal D.L. Rilancio e seguenti non devono essere considerati nel limite ai compensi di € 65.000, rilevante ai fini della permanenza nel regime forfettario per il 2021.
Quadro LM - La percezione degli indennizzi obbliga però alla compilazione del rigo LM33, dove sono state previste 2 nuove caselle:
colonna 1, dove va indicato l’ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorre alla formazione del reddito;
colonna 2, dove va indicato l’ammontare dei contributi e delle indennità Covid-19.
Le istruzioni al modello sottolineano che per ciascun aiuto va compilato un distinto rigo RS401.
Per i contributi previdenziali, il riscatto della laurea e i premi Inail sono deducibili solo da redditi soggetti a Irpef. La risposta a interpello 9.10.2019 n. 400 ha chiarito che i contributi previdenziali dedotti negli anni precedenti, in costanza del regime forfettario, e restituiti dall’ente previdenziale, sono assoggettati a imposta sostitutiva nell’anno in cui avviene la restituzione, indicandoli, con segno negativo, nel rigo LM35.
In materia di regime forfetario, si segnalano i più significativi interventi di prassi:
risposta a interpello 24.05.2021 n. 368: conferma che tra le cause ostative è frequente quella dei soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati, eccedenti l’importo di € 30.000. La verifica di...