Fondo perduto perequativo o sospensione ammortamenti?
Il contributo istituito dal Decreto Sostegni-bis rischia di essere ostacolato dai precedenti decreti emergenziali. È necessario un coordinamento tra le varie misure adottate.
In attesa che venga fatta chiarezza sulla concreta applicazione del contributo a fondo perduto cosiddetto perequativo, è opportuno porre l’attenzione su qualche paradosso insito nella normativa emergenziale vigente, con la speranza che venga coordinata dagli organi competenti.
Mi riferisco in particolar modo all’art. 1, cc. da 16 a 27, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) che introduce la terza tipologia di contributo a fondo perduto, quello perequativo che, così come regolamentato, oltre ad avere una sua insita illogicità, mal si concilia con i decreti emergenziali precedenti, ad esempio con la normativa introdotta dal D.L. 104/2020 della sospensione degli ammortamenti. Ma andiamo per gradi e introduciamo brevemente tale contributo il cui riconoscimento, a differenza di quello automatico e alternativo, è subordinato al peggioramento del risultato economico e non al fatturato.
Tale contributo è riconosciuto (fino a un massimo di euro 150.000,00) a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto in discorso (26.05.2021), residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, alle seguenti condizioni:
ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro;
peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello in...