È spirato da pochi giorni il termine utile del primo degli adempimenti richiesti per poter accedere al contributo a fondo perduto c.d. “perequativo”, di cui all'art. 1, cc. da 16 a 27, del Decreto Sostegni-bis, adempimento rappresentato dalla presentazione anticipata della dichiarazione dei redditi, rispetto al termine ordinario di fine novembre.
L'assenza di precise indicazioni in ordine ai requisiti di spettanza e alla misura del contributo, ha indotto numerose cooperative alla comunicazione anticipata dei propri risultati fiscali per l'anno 2020, nella speranza di partecipare al riparto delle risorse a disposizione su questo capitolo, una volta definite le relative percentuali a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Le valutazioni compiute, ai fini della selezione delle posizioni da trasmettere entro lo scorso 30.09, hanno immediatamente fatto emergere gli effetti distorsivi del principio sancito dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4.09.2021, che ha individuato nel rigo RF63, colonna 1, del modello Redditi SC, l'unico riferimento utile per la verifica dell'eventuale peggioramento del risultato relativo al periodo d'imposta 2020, rispetto a quello del periodo precedente, condizione primaria per l'accesso al contributo a fondo perduto.
In ambito cooperativo, tuttavia, sono numerose le variabili che incidono sul reddito fiscale, talune frutto di mere valutazioni interne sull'adozione di politiche mutualistiche diverse, altre derivanti dall'applicazione delle agevolazioni fiscali presenti nel nostro ordinamento, agevolazioni che agiscono in modo differente a seconda dei diversi settori della cooperazione.
Il paradosso più evidente riguarda le cooperative sociali per le quali si rende applicabile il regime di esenzione Ires di cui all'art. 11 D.P.R. 601/1973, alle quali, pur in presenza di un significativo peggioramento del risultato di bilancio, sarà certamente negato l'accesso al beneficio in parola, risultando pari a zero l'ammontare del reddito fiscale indicato al citato rigo RF63, sia in riferimento al periodo d'imposta 2020 che per il precedente.
Più in generale, va evidenziato come lo stesso diverso trattamento fiscale riservato all'utile di esercizio tenderà a creare differenze non giustificate all'interno dei diversi comparti della cooperazione, in cui i livelli di tassazione, per esempio nei settori sociale e agricolo, risultano significativamente differenti rispetto al settore del consumo o ai settori dell'abitazione e della produzione e lavoro. In questo senso, è evidente come, a parità di risultati economici di bilancio, diverse saranno le basi di commisurazione del beneficio, essendo differente il livello di rilevanza, ai fini fiscali, di questi risultati.
Per contro, il criterio individuato rischia di premiare situazioni tendenzialmente nemmeno meritevoli di sussidio, nelle quali, pur in assenza di un reale peggioramento in termini di avanzo annuo di gestione, si riscontra un significativo scostamento, in diminuzione, del reddito fiscale, semplicemente in conseguenza di una diversa politica mutualistica adottata dagli organi sociali nel 2020 rispetto al 2019, in relazione all'attribuzione di ristorni ai soci, elemento deducibile nella determinazione del reddito delle cooperative.
Ricordando come il sostegno finanziario sia stato letteralmente subordinato a “un peggioramento del risultato economico d'esercizio”, sulla base di quanto sopra esposto si può agevolmente concludere che, dovendosi fare esclusivo riferimento al risultato fiscale risultante dalla dichiarazione dei redditi, l'obiettivo del legislatore, in riferimento al comparto cooperativo, non risulta sempre e comunque raggiunto.
