Ancora una ventina di giorni per presentare la domanda per il contributo ristorazione. Sostegno riconosciuto per l'acquisto effettuato dopo il 14.08.2020 di prodotti di filiere agricole e alimentari made in Italy. Numerosi e stringenti i requisiti per accedere al beneficio. Si può presentare la domanda solo se gli acquisti riguardano prodotti Dop e Ipg e prodotti ad alto rischio di spreco come latte 100% italiano, prosciutto crudo e prosciutto cotto 100% italiano, olio extra vergine di oliva 100% italiano e/o altri prodotti di origine italiana. Inoltre, occorre aver acquistato almeno 3 categorie identificate dal bando, in cui la principale non deve superare il 50% del contributo ammissibile. Le fatture devono essere pagate con strumenti rintracciabili e devono essere allegate le relative quietanze di pagamento.
Ricordiamo che l’agevolazione in commento è disciplinata dal D.M. 27.10.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6.11.2020. Possono accedere le sole imprese con codice ATECO prevalente, definito dal Decreto Ministeriale attuativo, dichiaranti che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 è inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Questo criterio non si applica alle aziende che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1.01.2019. Si precisa che il contributo non può mai essere superiore all’ammontare complessivo degli acquisti ammessi all’agevolazione. L’ammontare degli acquisti non può essere inferiore ai 1.000 euro né superiore a 10.000, esclusa Iva.
Due le modalità per presentare la domanda: registrazione all’interno della piattaforma “portale della ristorazione”, oppure direttamente agli sportelli delle Poste Italiane. In ogni caso, occorre pagare un bollettino postale a sostegno dell’iniziativa.
È riconosciuto un anticipo del 90% al momento della domanda, dietro presentazione dei documenti fiscali attestanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati; il saldo, invece, sarà corrisposto all'atto della presentazione della quietanza di pagamento.
L'istanza dev'essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante o suo delegato, in cui, tra i vari contenuti, spicca la dichiarazione degli aiuti complessivamente percepiti in regime “de minimis” o “de minimis agricolo” nell'ultimo triennio, compreso l'anno della domanda. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.
Salvo che il caso costituisca reato, l'indebita percezione del contributo comporta, oltre alla sua restituzione, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. Il contributo non spettante dovrà essere versato con l'F24 senza possibilità di compensazione con crediti, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di intimazione alla restituzione. Trascorso tale termine si procederà con la riscossione coattiva.
