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Imposte e tasse 16 Gennaio 2019

Forfetari 2019, il pelo nell'uovo


Porte aperte 2019 ai nuovi forfettari, o meglio ai vecchi forfettari (ex.L. 190/2014), con le modifiche introdotte dalla recente legge di Bilancio (L.145/2018), tant’è che il riferimento normativo da riportare sulle fatture dei contribuenti che entreranno nel 2019 o proseguiranno dagli anni passati, è sempre il medesimo, ossia: L. 190/2014, art. 1, cc. da 54 a 89. Il requisito di accesso da verificarsi nell’anno precedente (in caso di applicazione del regime agevolato nel 2019, la verifica è da effettuare sul 2018) è solo il seguente: ricavi o compensi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000 euro. In caso di esercizio contemporaneo di 2 o più attività con codici ATECO differenti, si assume la somma dei ricavi/compensi. Per accedere al regime, non sono obbligatori particolari adempimenti e dato che si tratta di un regime naturale, si considera il comportamento concludente, tuttavia il comma 56 della L.190/2014, immodificato nella sostanza dall’ultima legge di Bilancio, prevede che chi intenda avvalersi del regime forfettario, comunica tale scelta nella dichiarazione di inizio attività dichiarando di presumere la sussistenza del requisito dei 65.000 euro. Se in positivo i requisiti di accesso sono stati drasticamente ridotti, eliminando il riferimento alle spese per lavoro dipendente, al costo storico dei beni strumentali e alla percezione di redditi di lavoro dipendente/assimilato, in negativo invece le...

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