Il regime forfetario come noto offre diverse semplificazioni sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette. Chi applica il regime forfetario non addebita l’Iva in fattura ai propri clienti e non detrae l’imposta sugli acquisti. Tali soggetti non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale Iva; inoltre, in base all’art. 1, c. 74 L. 23.12.2014, n. 190, per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza del periodo di accertamento è ridotto di un anno.
L’art. 21 D.Lgs. 7.08.2026, n. 148 (decreto Omnibus) prevede la soppressione di quest’ultima agevolazione. La disposizione modifica il comma 74 sopra richiamato prevedendo, con effetto dal periodo d’imposta 2026, la soppressione della riduzione di un anno dei termini di decadenza dall’accertamento riconosciuta ai forfetari. Viene così meno il beneficio che riduceva la finestra dei controlli: la fatturazione elettronica continua a garantire tracciabilità delle operazioni, ma non comporta più un termine di accertamento ridotto.
Pertanto, dal 2026 valgono i termini ordinari previsti dall’art. 43, c. 1, D.P.R. 29.09.1973, n. 600: gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
L’attenzione del Fisco si concentra anche sugli acquisti intracomunitari. L’art. 1, c. 58, lett. e-bis) L. 190/2014 stabilisce che il forfetario versa l’Iva sugli acquisti di beni o servizi soggetti a inversione contabile ai sensi dell’art. 17 D.P.R. 26.10.1972, n. 633, compresi quelli intracomunitari, entro il giorno 16 del 2° mese successivo a ciascun trimestre solare. Il forfetario, pur non addebitando normalmente l’Iva e non detraendo quella sugli acquisti, in questi casi può diventare debitore dell’imposta.
Per gli acquisti intracomunitari di beni, l’obbligo di assolvere l’Iva in Italia scatta, in linea generale, al superamento della soglia annua di 10.000 euro; tale soglia non opera invece per le prestazioni di servizi B2B ricevute da operatori UE. Quando ricorrono i presupposti per l’acquisto intracomunitario imponibile in Italia, la fattura del fornitore UE deve essere integrata secondo la disciplina degli scambi comunitari. Per le prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro opera, nei casi previsti, l’art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972, con gli adempimenti richiamati dagli artt. 46 e 47 D.L. 331/1993.
La disponibilità dei dati delle operazioni transfrontaliere rende più agevole l’emersione di eventuali inadempienze in materia; l’omessa integrazione del documento o il mancato versamento dell’Iva possono emergere dal confronto tra le informazioni sulle operazioni e gli adempimenti del contribuente. Sul punto si segnala che l’Agenzia delle Entrate sta inviando, nel mese di agosto, schemi di atto di accertamento in cui viene richiesta l’imposta teoricamente dovuta per l’anno d’imposta 2021.
Sul piano sanzionatorio, in tale fattispecie, trova applicazione l’art. 13, cc. 1 e 2 D.Lgs. 18.12.1997, n. 471, che disciplina l’omesso, insufficiente o tardivo versamento, con applicazione della sanzione del 30% vigente ratione temporis, ferma restando la possibilità del contribuente di porre osservazioni entro 60 giorni dalla notifica.
