La premessa è funzionale per esaminare la casistica del professionista che, oltre a percepire compensi per l’attività tipicamente esercitata, può essere chiamato a svolgere funzioni che non necessariamente sono ricomprese in quelle strettamente disciplinate dall’ordinamento professionale; quale conseguenza, i redditi che ne derivano subiscono un trattamento fiscale differenziato, con potenziali e significative ripercussioni sulla possibilità di permanenza nel regime forfetario.
Corre l’obbligo di ricordare che la fattispecie in commento non riguarda la professione del commercialista chiamato a svolgere funzioni di revisione legale o di amministratore di una società. Sul punto, infatti, la circolare 6.07.2001, n. 67/E ha chiarito che, al fine di stabilire se sussista o meno una connessione tra l’attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo esercitata, occorre valutare se per lo svolgimento delle prestazioni di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all’attività esercitata abitualmente. In tale ipotesi, i compensi percepiti per lo svolgimento del rapporto di collaborazione saranno assoggettati alla disciplina prevista per i redditi di lavoro autonomo. Si afferma, altresì, con riferimento all’ufficio di amministratore di società, che tale attività non può essere attratta nell’ambito del lavoro autonomo, poiché l’esercizio della stessa non è necessario attingere a specifiche conoscenze professionali. Per quanto concerne l’incarico di sindaco o revisore di società o enti, invece, è stato chiarito che le relative attività possono essere ricondotte nel reddito professionale solo se attuate da ragionieri o dottori commercialisti.
Ebbene, la circolare 12.12.2002, n. 105/E, ha confermato che non può essere messo in discussione il principio espresso con la menzionata circolare n. 67/E; tuttavia, proprio in applicazione di tale principio, anche l’esercizio dell’attività di amministrazione di società ed enti comporta, in alcune ipotesi (ad esempio, per l’attività svolta dai ragionieri e dottori commercialisti) la necessità di attingere a conoscenze direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo svolto. Tale valutazione può essere operata tenendo in considerazione, in via prioritaria, quanto disposto dai singoli ordinamenti professionali. Da qui l’attrazione dei compensi nell’alveo del reddito professionale in senso stretto, con applicazione della ritenuta d’acconto e dell’Iva. In forza del citato principio, risulta evidente, ancora esemplificando, che l’attività di amministratore svolta da un geometra o da un ingegnere in una società di costruzione edilizia rientra, senza ragionevole dubbio, fra quella che l’ordinamento professionale attrae alla fiscalità tipica applicabile ai compensi percepiti dai professionisti appena menzionati.
Tutto ciò premesso e considerato, si pensi al caso del geometra o dell’ingegnere che, iniziata l’attività, presume di conseguire un volume di compensi non superiore a 85.000 euro o che, nell’anno precedente, non ha superato tale limite: il regime “naturale” è, inequivocabilmente, il forfetario. Si supponga, altresì, che nel corso del 2023 consegua compensi per attività professionale “tipica” per 50.000 e, contestualmente, si sia assunto l’incarico di amministratore in una banca o in una società di servizi non connessi in alcun modo al settore edile. In tale ipotesi, il compenso non è più attratto nella sfera dell’attività professionale in senso stretto, bensì è qualificabile come reddito assimilabile al lavoro dipendente. Ne consegue, ove a tale funzione fosse correlato un compenso di 32.000 euro, che quest’ultimo rappresenterebbe una causa ostativa alla permanenza nel regime: infatti, l’art. 1, c. 57, lett. d-ter L. 190/2014 stabilisce l’incompatibilità del regime forfetario per i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 49 e 50 del Tuir), eccedenti l’importo di 30.000 euro, fermo restando che la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
In conclusione, solo il professionista per il quale le attività di amministrazione (e di revisione) sono riconducili direttamente a quelle statuite dall’ordinamento di appartenenza possono superare i vincoli normativi (rispettando, ovviamente, il limite di 85.000 euro); per gli altri, invece, siffatte attività, seppure minoritarie rispetto agli altri redditi derivanti dalle attività libero-professionali, si pongono come ostacolo insormontabile alla permanenza nel regime qualora sia superato il limite di 30.000 euro.
