IVA 11 Luglio 2025

Forfetari e reverse charge: modifiche nei termini di versamento Iva

Il rapporto del forfetario con il regime del reverse charge e la modifica nei termini di versamento dell’Iva al 16 del 2° mese successivo a ciascun trimestre solare.

L’art. 6 D.Lgs. 12.06.2025, n. 81 ha aggiunto una disposizione in tema di versamento Iva per i soggetti forfetari che operano l’inversione contabile sia interna che con l’estero inserendo la lett. e-bis) come ultimo periodo dell’art. 1, c. 58 L. 190/2014. Viene imposto che il forfetario versi l’Iva relativa agli acquisti di beni o servizi per i quali si rende applicabile l’inversione contabile, compresi quelli intracomunitari, entro il 16 del 2° mese successivo a ciascun trimestre solare. Tuttavia, tale disposizione non è stata ben coordinata con quella del c. 60 che non è stato abrogato (per quanto riguarda i termini) e dispone che i forfetari, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.Si ritiene debba conservarsi l’aspetto contabile del c. 60, ossia l’emissione/integrazione della fattura e indicazione dell’Iva e, come termine, il nuovo termine del 2° mese successivo al trimestre di riferimento introdotto dall’art. 6 suddetto. Giova quindi ricordare i rapporti del contribuente forfetario con soggetti residenti in uno Stato estero europeo: - acquisti di beni da soggetti partita Iva UE: se l’acquirente forfetario non supera i 10.000 euro di acquisti (nell’anno X-1 e nell’anno X), l’acquisto non è considerato comunitario e il...

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