Con la risposta all’interpello n. 311 del 3.05.2023, l’Amministrazione Finanziaria ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di regime forfetario. In particolare, viene precisato che il regime agevolato dei contribuenti forfetari è precluso a chi percepisce una pensione di vecchiaia di importo eccedente il limite dei 30.000 euro previsti dalla norma, anche se questa sia esente da imposte in Italia.
Il caso posto all’attenzione del Fisco riguarda un contribuente, residente in un Paese Ue, che intende aprire una partita Iva in Italia ed ivi stabilire la propria residenza fiscale. L'Istante dichiara di percepire, quale unico reddito, la pensione di vecchiaia a titolo di ex dipendente della Commissione Europea e che la stessa è superiore all’importo annuo di 30.000 euro ed esente da tassazione negli Stati dell'UE.
A fronte di tale situazione, il contribuente chiede un parere in merito alla possibilità di poter intraprendere un'attività con partita Iva individuale accedendo al nuovo regime forfetario agevolato.
Intervenendo sulla questione, l’Agenzia delle Entrate circoscrive il suo intervento alla causa ostativa di cui all'art. 1, c. 57, lett. d-ter) L. 190/2014, nel presupposto che il contribuente sia residente all'estero e che acquisti la residenza in Italia solo per usufruire del regime fiscale di favore.
La citata causa ostativa (art. 1, c. 57, lett. d-ter) L. 190/2014 come modificata dalla legge di Bilancio 2020) prevede che non possono avvalersi del regime dei forfetari «i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,…eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato».
Sul punto, nella circolare 10/E/2016, è stato chiarito che tale limite, introdotto, a partire dal 1.01.2016, non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell'anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo ai fini del raggiungimento della citata soglia. Rileva, invece, il limite dei 30.000 euro nell'ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31.12.
Ai fini della non applicabilità della causa di esclusione, continua l’Agenzia, rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario.
Alla luce dei suddetti chiarimenti, per il Fisco, la previsione della causa ostativa “esclude” dalla fruizione del regime agevolato i titolari di redditi astrattamente riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, ossia i titolari di detti redditi a prescindere dalla loro tassazione in Italia o dall'ammontare delle imposte corrisposte. Considerato il richiamo alla soglia di 30.000 euro, quello che rileva ai fini dell'applicazione della causa di esclusione è, dunque, l'esistenza di simili redditi e il loro ammontare.
Nel ritenere non condivisibili le conclusioni del contribuente (per il quale percepire una pensione di vecchiaia, esente da tassazione, non è di ostacolo alla fruizione del regime dei forfetari), l’Agenzia delle Entrate sostiene che il regime dei forfetari è escluso per un soggetto che percepisce «una pensione di vecchiaia», astrattamente riconducibile ai redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49, c. 2, lett. a) Tuir, eccedente i 30.000 euro, ancorché questa sia esente da imposte in Italia.
Il caso posto all’attenzione del Fisco riguarda un contribuente, residente in un Paese Ue, che intende aprire una partita Iva in Italia ed ivi stabilire la propria residenza fiscale. L'Istante dichiara di percepire, quale unico reddito, la pensione di vecchiaia a titolo di ex dipendente della Commissione Europea e che la stessa è superiore all’importo annuo di 30.000 euro ed esente da tassazione negli Stati dell'UE.
A fronte di tale situazione, il contribuente chiede un parere in merito alla possibilità di poter intraprendere un'attività con partita Iva individuale accedendo al nuovo regime forfetario agevolato.
Intervenendo sulla questione, l’Agenzia delle Entrate circoscrive il suo intervento alla causa ostativa di cui all'art. 1, c. 57, lett. d-ter) L. 190/2014, nel presupposto che il contribuente sia residente all'estero e che acquisti la residenza in Italia solo per usufruire del regime fiscale di favore.
La citata causa ostativa (art. 1, c. 57, lett. d-ter) L. 190/2014 come modificata dalla legge di Bilancio 2020) prevede che non possono avvalersi del regime dei forfetari «i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,…eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato».
Sul punto, nella circolare 10/E/2016, è stato chiarito che tale limite, introdotto, a partire dal 1.01.2016, non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell'anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo ai fini del raggiungimento della citata soglia. Rileva, invece, il limite dei 30.000 euro nell'ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31.12.
Ai fini della non applicabilità della causa di esclusione, continua l’Agenzia, rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario.
Alla luce dei suddetti chiarimenti, per il Fisco, la previsione della causa ostativa “esclude” dalla fruizione del regime agevolato i titolari di redditi astrattamente riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, ossia i titolari di detti redditi a prescindere dalla loro tassazione in Italia o dall'ammontare delle imposte corrisposte. Considerato il richiamo alla soglia di 30.000 euro, quello che rileva ai fini dell'applicazione della causa di esclusione è, dunque, l'esistenza di simili redditi e il loro ammontare.
Nel ritenere non condivisibili le conclusioni del contribuente (per il quale percepire una pensione di vecchiaia, esente da tassazione, non è di ostacolo alla fruizione del regime dei forfetari), l’Agenzia delle Entrate sostiene che il regime dei forfetari è escluso per un soggetto che percepisce «una pensione di vecchiaia», astrattamente riconducibile ai redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49, c. 2, lett. a) Tuir, eccedente i 30.000 euro, ancorché questa sia esente da imposte in Italia.
