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Imposte e tasse 25 Ottobre 2019

Forfetari: i contributi compensati e l'estromissione

In riferimento al bene strumentale, non si genera plusvalenza fiscalmente rilevante e i crediti da contributi Inps utilizzati in compensazione vanno tassati sottraendoli all'importo del rigo LM35. Queste le ultime dall'Agenzia.

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito del regime dei forfetari e in particolar modo sul trattamento dell'estromissione dei beni strumentali (risposta 7.10.2019, n. 391) e sulla tassazione dei crediti da contributi previdenziali utilizzati in compensazione (risposta 9.10.2019, n. 400). Per quanto riguarda il primo tema, si ricorda che l'estromissione dei beni strumentali da parte dell'imprenditore individuale è possibile, grazie all'art. 1, c. 66 L. 145/2018, pagando un'imposta sostitutiva del 8% sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto ed emettendo (comportamento concludente) un'autofattura entro lo scorso 31.05.2019. Esaminando il caso specifico, l'istante dichiara di possedere nella propria sfera imprenditoriale un immobile strumentale per natura (categoria A/10) che al 1.01.2019 risultava completamente ammortizzato, perciò il suo costo fiscalmente riconosciuto è pari a zero. Decide di estromettere tale bene, pertanto in data 30.05.2019 emette autofattura. Nel 2019, tuttavia, il contribuente è passato nel regime dei forfetari e chiede pertanto come comportarsi riguardo alla plusvalenza emergente dall'estromissione. A tal proposito l'istante propone 2 soluzioni (propendendo per la prima): 1. l'autofattura determina il perfezionarsi dell'estromissione in tale data. Non procederà a compilare il quadro RQ, non avendo la plusvalenza rilevanza fiscale...

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