Cosa fare se non si rientra più nell'aliquota del 15% dopo le nuove cause ostative che escluderebbero 360.000 partite IVA: gli adempimenti obbligatori.
Condividi:
L’applicazione a singhiozzo del regime forfetario potrebbe comportare la necessità di operare più volte la rettifica della detrazione IVA (a favore e sfavore) in relazione al medesimo bene. La legge di Stabilità 2015 (art. 1, c. 61, L. 190/2014) prevede l’applicazione della rettifica della detrazione Iva qualora si passi dal regime ordinario a quello forfetario e viceversa.
La rettifica per variazione di regime fiscale concerne tutti i beni o servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e ha lo scopo di adeguare la detrazione dell’imposta all’effettiva e mutata utilizzazione dei beni e dei servizi (C.M. 328/1997).
Secondo stime, sarebbero 360.000 i contribuenti costretti al cambio di regime fiscale dopo l'introduzione delle 2 nuove cause ostative, entrate in vigore dal 1.01.2020.
Adempimenti - Si evidenziano i principali adempimenti necessari:
applicare l’IVA sulla cessione di beni e prestazione di servizi;
tenere i registri IVA e i registri contabili, con le fatture emesse e gli acquisti effettuati nel corso dell’anno;
effettuare versamenti e liquidazioni IVA periodiche;
compilare gli ISA;
obbligo di fattura elettronica e necessità di ottenere un codice destinatario SdI;
iscrizione INAIL;
ritenuta d’acconto per prestazioni professionali effettuate.