Per l'ingresso nel regime forfetario, in caso di possesso di quote in società a responsabilità limitata, è necessario valutare l'attività effettivamente svolta dalla società controllata, a prescindere dai codici ATECO formalmente dichiarati dal contribuente. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 10.04.2019, n. 9/E, ha fornito chiarimenti in materia dopo le modifiche introdotte dall'art. 1, cc. 9-11 L. 145/2018 (legge di Bilancio 2019).
Le lettere d) e d-bis) del comma 57 della legge 190/2014 sono state novellate dall'art. 1, c. 9 L. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) e dall'art. 1-bis, c. 3 D.L. 135/2018, ridefinendo le cause ostative con la previsione di esclusioni dal regime per soggetti che partecipano in società di persone, associazioni o imprese familiari, nonché in società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, se quest'ultime due esercitano attività riconducibili a quelle svolte dal singolo contribuente esercente attività d'impresa, arte o professione.
Continuano a essere escluse le partecipazioni in società per azioni, in accomandita per azioni e residenti all'estero. Non costituisce causa ostativa la partecipazione in società semplice, purché la stessa non eserciti attività di lavoro autonomo o d'impresa. La causa ostativa per il possesso di partecipazioni non opera a condizione che il...