Per la categoria vige l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, ma con facoltà alternativa di emettere fattura che può anche essere di tipo tradizionale (cartacea). La conferma dall'Agenzia delle Entrate a Telefisco 2020.
Anche i contribuenti in regime forfetario, ossia le persone fisiche che nell'anno 2019 hanno conseguito ricavi e compensi di ammontare non superiore a 65.000 euro, hanno l'obbligo della certificazione dei corrispettivi secondo le modalità di cui all'art. 2 D.Lgs. 127/2015. Pertanto, si devono dotare di un registratore telematico che provveda alla memorizzazione dei corrispettivi e all'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate. Questo obbligo sussiste per le attività di cui all'art. 22 D.P.R. 633/1972 e cioè la vendita al minuto in locali aperti al pubblico, somministrazione di alimenti e bevande e per le prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico (esempio, il parrucchiere) o nell'abitazione del cliente (esempio, il falegname).
Con l'introduzione dello scontrino telematico, le 2 sole modalità di certificazione dei corrispettivi sono lo scontrino telematico e la fattura elettronica.
Quindi, se il commerciante al minuto cede i propri beni o effettua i servizi nei confronti di un imprenditore o di un soggetto Iva, deve emettere la fattura, mentre se lo fa nei confronti un privato emetterà lo scontrino telematico, fatta eccezione del caso in cui il cliente richieda la fattura.
Lo scontrino telematico che viaggia via web viene materializzato dal documento commerciale consegnato al cliente. Questo documento, per la verità, non è obbligatorio, ma diventa necessario per il cliente per dimostrare...