Forfetari e contribuenti che, dal prossimo anno e fatte salve ulteriori modifiche, applicheranno il regime di flat tax, assumono la veste di sostituti d’imposta. Il decreto Crescita, con decorrenza retroattiva dal 1.01.2019, in deroga allo Statuto dei diritti dei contribuenti, conferma infatti l’obbligo per i forfetari di operare le ritenute d’acconto Irpef sugli emolumenti erogati ai lavoratori dipendenti e assimilati.
Con l’art. 6 del decreto Crescita, il legislatore modifica il c. 69, terzo periodo, art. 1 L. 190/2014, che esclude i contribuenti in regime forfetario dall’obbligo di operare le ritenute alla fonte indicate nel Titolo III, artt. da 23 e 30 D.P.R. 600/1973, introducendo la deroga per le ritenute di cui all’art. 23 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente) e all’art. 24 (ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). La modifica si è resa necessaria per effetto delle novità introdotte dalla più recente legge di Bilancio (L. 145/2018) poiché è stato eliminato il precedente vincolo di accesso al regime forfetario riguardante il sostenimento di spese per lavoro di ammontare superiore a 5.000 euro, con riferimento a quelle del periodo d’imposta precedente. Con questo intervento, di fatto, un contribuente in regime forfetario può tranquillamente avvalersi di lavoratori dipendenti e assimilati senza sottostare ad alcuna limitazione, se non con riferimento ai...