Con le modifiche introdotte al decreto collegato alla legge di Bilancio 2019, è prevista l’inversione contabile per l’emissione della fattura elettronica e il versamento del 100% dell’Iva incassata in regime di 398/1991.
Di conseguenza, scelta obbligata sarà l’uscita dal regime forfetario e la determinazione dell’Iva nei modi ordinari, con l’ulteriore obbligo di effettuare tutti gli adempimenti relativi.
La legge di conversione del D.L. 119/2018 integra l'art. 1, c. 3 D.Lgs. 127/2015 al fine di estendere l’esonero dalla fatturazione elettronica anche ai soggetti che applicano il regime forfetario (opzionale), di cui agli artt. 1 e 2 L. 398/1991, che nel periodo d’imposta hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un ammontare “non” superiore a 65.000 euro.
La legge 136/2018 dispone che questi soggetti, quindi coloro che applicano questo regime, ma che hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente dall’esercizio di attività commerciali proventi per un periodo superiore a 65.000 euro, “assicurano” che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta; dal tenore letterale, le associazioni in regime L. 398/1991, che non superano un livello di 65.000 euro di proventi, potranno continuare a emettere le fatture cartacee, alla stregua dei minimi e dei contribuenti in regime...