Se il contribuente è un lavoratore autonomo sportivo che applica il regime forfetario, sarà obbligato a tenere una contabilità separata al fine di utilizzare in pieno le agevolazioni previste, con particolare riferimento all’esenzione da tassazione dei compensi fino a 15.000 euro.
Per i lavoratori sportivi che applicano il regime forfetario si apre la necessità di tenere un doppio binario. Stante il fatto che lo sportivo può essere anche un contribuente con partita Iva e che le agevolazioni introdotte dalla riforma dello sport possono essere applicate anche a questi soggetti, inevitabile l’applicazione di un ingestibile doppio binario, se talune prestazioni sono anche rivolte, per esempio, a privati. Com’è noto la nuova disciplina del lavoro sportivo, entrata in vigore lo scorso 1.07, e in particolare l’art. 25, D.Lgs. n. 36/2021 ha qualificato, come lavoratore sportivo anche “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo”. Dal punto di vista contrattuale, pertanto, l’attività sportiva può essere oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 25, c. 2 D.Lgs. n. 36/2021. Il decreto legislativo correttivo, inoltre, ha precisato che, ai fini della qualifica di lavoratore sportivo, le citate attività devono essere effettuate “a favore di un soggetto dell’ordinamento...