Il 2023, a differenza del 2022, è stato un anno di cambiamenti per il regime dei forfetari (L. 190/2014), introducendo una nuova soglia dei ricavi/compensi più elevata della precedente e la fuoriuscita dal regime in corso d’anno sul modello dei vecchi minimi (D.L. 98/2011).
Si ricorda che il limite dei ricavi/compensi, come in precedenza, deve essere ragguagliato ad anno e verificato nell’esercizio precedente l’accesso al regime agevolato.
Per esempio, un contribuente che ha aperto la partita Iva il 30.06.2022 potrà fruire del limite più elevato (85.000 al posto dei 65.000), ma tale limite deve essere ragguagliato ad anno; pertanto, tale contribuente, per rimanere nel regime dei forfetari anche per il 2023, dovrà avere conseguito nel 2022, al massimo, ricavi/compensi per 42.849 euro (85.000 : 365 x 184).
Se un soggetto supera nel 2022 il limite dei 65.000 euro, ma non quello degli 85.000 euro e, pur possedendo i requisiti per restare nel regime forfetario, decide di uscire da tale regime, dovrà indicare tale opzione nel modello Iva 2024 sul 2023, rigo VO33, casella 1.
Come si legge dalle istruzioni, l’opzione è vincolante per un triennio; tuttavia, ciò vale soltanto in caso di passaggio a un regime in contabilità ordinaria, poiché i passaggi delle imprese minori sono liberi, ossia non soggetti al vincolo triennale trattandosi di passaggi tra regimi naturali (risoluzione...