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Imposte e tasse 30 Dicembre 2019

Forfetari, verifica delle condizioni di accesso e cause di esclusione

Inclusione del reddito soggetto a imposta sostitutiva ai fini della valutazione dei requisiti. Il computo di pensioni e previdenza complementare rispetto al limite di € 30.000

L’art. 1, cc. 691 e 692, della legge di Bilancio 2020, modifica il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 ed esclude i contribuenti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 49 e 50 del Tuir) eccedenti l’importo di € 30.000: pensione: rientrano nel computo anche le pensioni percepite dal contribuente, considerate a ogni effetto redditi di lavoro dipendente; previdenza complementare: concorrono al limite di € 30.000 le somme percepite a titolo di pensione riferibili ad annualità pregresse, per esempio in caso di riscatto volontario del Tfr destinato al fondo complementare e come tale soggetto a tassazione separata; cessazione del rapporto: la verifica del limite non deve essere eseguita in caso di avvenuta cessazione del rapporto di lavoro; personale dipendente: il contribuente, nell’anno precedente, non deve aver sostenuto spese per il personale dipendente superiori a € 20.000; imposta sostitutiva: inclusione del reddito soggetto a imposta sostitutiva ai fini della valutazione dei requisiti e delle soglie di legge. Tra le novità 2020, si segnala infine la riduzione di un anno dei termini ordinari di accertamento per i forfetari che adottano volontariamente la fatturazione elettronica.

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