Non si tratta certo di una sorpresa, fermo restando che l'introduzione di nuovi adempimenti, tanto più in corso d'anno, non è mai cosa particolarmente gradita agli operatori. Si ricorda infatti che, con la decisione di esecuzione (Ue) 2021/2251 del 13.12.2021, l'Italia è stata autorizzata a prorogare fino all’anno 2024 l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica estendendolo anche ai soggetti c.d. “in franchigia” per i quali l'imposizione era invece vietata sulla base della precedente decisione comunitaria del 2018.
La modifica che il Governo si appresta a introdurre incide sull'art. 1, c. 3 D. Lgs. 127/2015, abrogando la parte della norma che attualmente esonera dall'obbligo di fatturazione elettronica:
- i soggetti in regime di vantaggio (art. 27, cc. 1 e 2, D.L. 98/2011);
- i soggetti forfetari (art. 1, cc. da 54 a 89, L. 190/2014);
- le associazioni che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2, L. 398/1991 con proventi commerciali non superiori a 65.000 € nell'anno precedente.
Un aspetto pratico che metterà in difficoltà i piccoli operatori riguarda, in particolare, gli acquisti effettuati via Internet presso non residenti; acquisti che difficilmente forfetari riusciranno a gestire autonomamente, con la conseguenza di doversi rivolgere ai professionisti, con relativo aggravio di costi.
Il tutto, peraltro, con 2 aspetti tutt'altro che trascurabili. In particolare, le nuove tempistiche che entreranno in vigore per le operazioni effettuate da luglio 2022 imporranno la trasmissione telematica dell'esterometro attivo entro gli stessi termini di emissione delle fatture e in tal senso la fattura elettronica farà venir meno l'onere dell'esterometro; quello passivo relativo agli acquisti da non residenti diversi dalle importazioni dovrà invece essere gestito al più tardi “entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione”. Si tratta di ben 12 nuove scadenze (una al mese), a meno che tali piccoli operatori non decidano di abbandonare gli acquisti effettuati via internet per dirottare, ove possibile, i propri acquisti verso il negozio sotto casa. Si ricorda, infatti, che anche i forfetari quando effettuano acquisti in reverse charge sono soggetti passivi e, pertanto, gli acquisti presso non residenti devono sempre essere accompagnati dal versamento dell’Iva tramite il Modello F24, con la sola eccezione di quelli intracomunitari entro la soglia di 10.000 € annui.
Meritano una riflessione le potenziali criticità connesse all’adozione in corso d’anno delle nuove regole; in particolare, sul punto si osserva, oltre al fatto che sono state avanzate numerose richieste affinché l’operatività della riformulata normativa slitti al 1.01.2023, che “sezionare” in 2 parti il 2022 crea un doppio binario, caratterizzato dalla circostanza che gli stessi soggetti saranno costretti a convivere, per il medesimo periodo d’imposta, con una modalità di fatturazione disomogenea, con possibili complicazioni per la gestione del ciclo attivo e passivo e ripercussioni operative anche per coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o professionali con tali soggetti.
Insomma, l’ennesima complicazione…
