L'informativa Cndcec n. 10/2023 con la proroga al 30.06.2023 del termine per la formazione professionale continua dei commercialisti relativa al triennio 2020-2022.
La formazione professionale del commercialista è partita come un obbligo piuttosto generale ed ha assunto, nel corso degli anni, un'evoluzione elaborata e specifica. Nel codice deontologico del 1987, l'art. 6, denominato “Aggiornamento professionale”, così disponeva: “Il dottore commercialista ha il dovere del continuo aggiornamento professionale”. Un'indicazione, in linea di massima che, a parte segnalare il dovere dell'aggiornamento permanente da parte del professionista, non forniva alcuna indicazione in termini di tempo, né riguardo al tipo di formazione più adeguata da seguire. Insomma, un tutto e un niente che il professionista poteva seguire, su una sua libera interpretazione, poiché nessun organo era posto al controllo dell'adempimento dei commercialisti, al dovere in questione.
Con il passare degli anni, con lo sviluppo e il cambiamento di molte normative e metodi di lavoro, la necessità di assicurare al cliente che la prestazione richiesta fosse svolta da un professionista preparato e aggiornato divenne sempre più importante. Il D.Lgs. 28.06.2005, n. 139, ha stabilito la necessità per gli Ordini territoriali di conformarsi allo schema di Regolamento, contenuto nelle linee guida predisposte dal Consiglio Nazionale per la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti. Quest'ultimo avrebbe dovuto valutare, promuovere e coordinare i programmi...