Fornitori in pericolo in caso di scarto dello sconto in fattura
Con l’introduzione del Decreto Antifrodi, non potendo più contare sul credito fiscale, questi dovranno tempestivamente attivarsi per riscuotere il credito dal cliente previo annullamento e riemissione della fattura originaria.
L’annullamento degli effetti dell’opzione per la cessione del credito al fornitore che ha applicato lo sconto si configura come un elemento sopravvenuto in grado di alterare, e di molto, le iniziali condizioni contrattuali stabilite dalle parti. Senza entrare nei meandri giuridici che un tale evento può comportare in termini di responsabilità, quello che preme qui sottolineare è la situazione di estrema difficoltà nella quale può trovarsi il fornitore delle prestazioni oggetto di sconto in fattura. Lo scarto dell’opzione trasmessa dal beneficiario degli interventi produce infatti un effetto boomerang sul fornitore che si trova, all’improvviso, in una situazione di vera e propria emergenza finanziaria.
La scelta per la concessione dello sconto in fattura al cliente su agevolazioni fiscali quali il superbonus o il bonus facciate significa, in termini finanziari, che il fornitore (di solito un general contractor), ha deciso di caricarsi sulle spalle, oltre ai normali rischi insiti nell’esecuzione delle opere edilizie, anche la gestione finanziaria dell’intervento. Per gli interventi come quelli sopra citati, al momento dell’emissione della prima fattura relativa allo stato di avanzamento raggiunto, il fornitore non riceve nessun pagamento (superbonus) o soltanto un 10% dell’importo complessivo dei lavori (bonus facciate).
Ecco allora che il buon fine e la tempistica dell’opzione trasmessa...