La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 19.11.2024 n. 29754, ha chiarito importanti aspetti riguardanti il classamento catastale degli impianti fotovoltaici situati su terreni agricoli, determinando una maggiore certezza normativa per agricoltori e operatori fiscali.Secondo l’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito dalla L. 26.02.1994, n. 133, gli impianti fotovoltaici possono essere classificati come fabbricati rurali strumentali (categoria D/10), qualora soddisfino determinati requisiti soggettivi e oggettivi. La pronuncia in commento ha ribadito, in pratica, che non è necessario che l’imprenditore agricolo sia anche proprietario dell’impianto fotovoltaico, ma basta che sia il principale utilizzatore dell’energia prodotta per finalità agricole.Nell’ambito della relazione tra proprietà dell’impianto ed utilizzo dell’energia generata è stato chiarito che, il prodotto dell’impianto (rectius: l’energia) deve essere necessariamente e prevalentemente utilizzata nell’attività agricola, superando la soglia del 50%: ciò consentirebbe di poter beneficiare della classificazione D/10 in capo all’impianto e conseguentemente dei relativi vantaggi fiscali, come l’esenzione dall’Imu e la riduzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Il riconoscimento di tale condizione non solo facilita l’accesso a incentivi e contributi pubblici, ma rende anche gli impianti molto appetibili per finanziamenti e leasing bancari, grazie...