Secondo l'Agenzia delle Entrate si applica l'imposta di registro al 15%, scontrandosi con l’orientamento della Cassazione (9%).
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Secondo la risposta a interpello 3.07.2023, n. 365 dell’Agenzia delle Entrate, la costruzione di un impianto fotovoltaico in regime di proprietà superficiaria su area agricola andrebbe inquadrato nell’art. 1, 3° periodo della Tariffa Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986, dove è contemplato “il trasferimento” che “ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale”. Per effetto di tale tesi, si applicherebbe l’imposta al 15% con assimilazione del trattamento fiscale degli atti ''costitutivi" a quelli "traslativi".
La risposta si scontra con l’orientamento della Cassazione (ordinanza 3461/2021), secondo cui la “costituzione” di un diritto reale rientra nel campo dell’art. 1, 1° periodo della predetta Tariffa Parte Prima, scontando l’imposta al 9%; non rileverebbe la natura agricola o edificabile del fondo soggetto a servitù.
La risposta ha precisato che l'atto di costituzione del diritto di superficie relativo a terreni agricoli è soggetto alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 per ognuna, oltre che all'imposta di registro nella misura del 15%.
La base imponibile per i contratti a titolo oneroso traslativi o costituitivi di diritti reali...