Secondo gli artt. 2364 c. 1, n. 3 e 2389, c. 1, C.C. il compenso, quando non previsto dallo statuto, deve essere deliberato dall'assemblea ordinaria. Il compenso degli amministratori può essere elargito in natura o fringe benefit. Tra i benefits c'è la concessione dell'autovettura. Trattandosi di beni in natura, è innanzitutto necessario distinguere tra veicoli concessi per uso esclusivamente aziendale, veicoli concessi per uso promiscuo, veicoli concessi per uso esclusivamente personale.
Il veicolo concesso per esclusivo utilizzo aziendale (art. 164, c. 1, lett. b Tuir) non determina alcun fringe benefit in capo all'amministratore perché, in questo caso, il mezzo è uno strumento necessario allo svolgimento della funzione ricoperta. Per l'azienda, i componenti negativi sono deducibili parzialmente nella misura del 20% del costo con il limite di 18.356 euro, mentre l'Iva è detraibile nella misura del 40% calcolata sullo stesso importo (circ. 1/E/2007 dell'Agenzia delle Entrate).
Nel caso di concessione di veicolo ad uso promiscuo il fringe benefit, che concorre a formare il reddito dell'amministratore, è interamente deducibile per l'impresa, in base all'art. 95 del Tuir, fino a concorrenza delle spese sostenute. Per l'eventuale eccedenza delle spese sostenute dall'impresa rispetto al benefit concesso, invece, si seguono le disposizioni dell'art. 164, c. 1, lett. b del Tuir,...