Ambito soggettivo - La disciplina si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo ll’art. 51 del Tuir. Inoltre, i fringe benefit in esame possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam, non rientrando nella normativa del c.d. “welfare aziendale”.
Ambito oggettivo - L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, solo per l’anno di imposta 2022, deve intendersi modificata la disciplina dettata dall’art. 51, c. 3 del Tuir come segue:
- sono incluse, tra i fringe benefit concessi ai lavoratori, anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale; rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari, ai sensi dell’art. 12 del Tuir (indipendentemente dall’essere a carico), nonché i beni e servizi per cui venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi;
- il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da 258,23 a 600 euro.
- utenze per uso domestico (idriche o riscaldamento), intestate al condominio, che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino);
- utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), per le quali nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiare, sempre che tali soggetti sostengano effettivamente la spesa. In questo ultimo caso, il locatore che viene rimborsato delle spese sostenute per le utenze non potrà, a sua volta, beneficiare dell’agevolazione in commento per le medesime spese (poiché non effettivamente sostenute).
- acquisire e conservare per eventuali controlli la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e l’inclusione nella soglia di esenzione;
- acquisire una dichiarazione sostitutiva (D.P.R. 445/2000) con cui il lavoratore attesta di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze e gli elementi necessari per identificarle, come il numero, l’intestatario della fattura, la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento, nonché una dichiarazione sostitutiva che attesti la circostanza che le medesime fatture non sono già state oggetto di richiesta di rimborso (totale o parziale) non solo presso il datore, ma anche presso altri; il lavoratore, da parte sua, dovrà conservare la documentazione per eventuali controlli.
- la spesa può essere giustificata da più fatture;
- la fattura può essere intestata a una persona diversa, purché sia coniuge o familiare (art. 12) o, a certe condizioni (vedi riaddebito analitico da contratto), al locatore;
- i rimborsi possono riferirsi anche a fatture del 2023, riguardanti comunque consumi del 2022.
Rispetto a tutto quersto, sarà necessario capire le innovazioni che verranno portate dal c.d. Decreto Aiuti-Quater che, come sembra, dovrà innalzare il limite di fringe e utenze da 600 a 3.000 euro: fondamentale sarà comprendere se tutto si limiterà a un'ulteriore variazione della soglia o se, inverce, saranno apportate anche innovazioni sui meccanismi di tassazione.
Rapporti con il bonus carburante - Il nuovo regime, limitato all’anno di imposta 2022, rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante.
Al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 600 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.
Inoltre, atteso che il bonus carburante ai fini della tassazione è ricondotto nell’ambito di applicazione dell’art. 51, c. 3, ultimo periodo, del Tuir, se il valore in questione è superiore a 200 euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.
