Estero 15 Gennaio 2024

Frode soggetto estero. No responsabilità del rappresentante fiscale

La Corte di Cassazione (ordinanza n. 591/2024) ha stabilito che il rappresentante fiscale, se non ha preso parte attivamente all’operazione, non è responsabile solidalmente con il soggetto estero che ha effettuato l’operazione fraudolenta.

Una società italiana impugnava in primo grado un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate contestava maggiore Iva, ritenendo la società italiana, in qualità di rappresentante fiscale di un soggetto estero (San Marino), solidalmente responsabile per le operazioni fraudolente messe in atto dalla società di diritto sanmarinese che aveva emesso fatture non assoggettate a Iva attraverso un sistema di false attestazioni di trasporto. I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, confermavano le contestazioni dell’Amministrazione Finanziaria che riteneva la società italiana, in qualità di rappresentante fiscale della società sanmarinese, solidalmente responsabile. La Corte di Cassazione, con un’apprezzabile decisione, innanzitutto effettua una disamina del contesto normativo in cui si inserisce la contestazione e, in particolare, evidenzia le differenze dell’istituto del rappresentante fiscale ai fini delle imposte dirette rispetto a quello ai fini dell’Iva. Viene, infatti, precisato (Cassazione n. 8122/2001) che, a differenza del rappresentante fiscale ai fini delle imposte sul reddito, per il quale vige il criterio dell’intera tassabilità del reddito prodotto in Italia anche nei confronti delle società non residenti e prive di stabile organizzazione e che, quindi, assume l'obbligazione tributaria in relazione al complesso...

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