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Imposte e tasse
27 Aprile 2021
Frodi del falso esportatore abituale, il coinvolgimento del fornitore
Sempre più spesso i fornitori sono oggetto di accertamento Iva, pur avendo effettuato i controlli richiesti. La giurisprudenza di merito, tuttavia, individua ulteriori procedure, atte a mitigare i rischi di tali accertamenti.
A cura di Nicola Della Santina
La normativa vigente prevede sempre minori adempimenti in capo al soggetto che effettua cessioni di cui art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972. L'iter per effettuare questo tipo di operazioni è stato, infatti, ulteriormente semplificato dal D.L. 34/2019 con l'art. 12-septies. Tuttavia, in una sorta di contrappeso, su tali operazioni la giurisprudenza nazionale richiede sempre di più al fornitore una diligenza superiore a quella comunemente richiesta. Proprio tale orientamento (v. ex plurimis Cass. nn. 19898/2016 e 176/2015) si attesta nel senso di ritenere il fornitore responsabile dei controlli sulla veridicità della dichiarazione di intenti presentata dal soggetto esportatore abituale, qualora venga accertato che quest'ultima sia ideologicamente falsa, ribaltando così, in via interpretativa, quanto previsto dal dettato normativo. Nel solco tracciato dalla giurisprudenza nazionale, si basano gli atti impositivi notificati al fornitore da parte dell'Amministrazione, le cui contestazioni muovono, di norma, da accertamenti operati nei confronti di soggetti che si qualificano, tramite false dichiarazioni d'intenti, quali esportatori abituali, al fine di non vedersi addebitata l'Iva dai propri fornitori.
Sulla diligenza richiesta al fornitore si è espressa, a più riprese, la giurisprudenza unionale (v. ex plurimis causa CGEU, 6.12.12; CGE, 31.1.13; C-642/11) sancendo un principio...