HomepageImposte e tasseFruizione del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo
Imposte e tasse
08 Novembre 2022
Fruizione del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo
Ipotesi di cessione ramo d’azienda e differenze con il credito di imposta per investimenti 4.0: inquadramento del credito R&S secondo la giurisprudenza.
Proseguendo la panoramica inerente ad alcuni crediti di imposta riferibili alle imprese, è possibile soffermarsi su quello riconosciuto per gli investimenti in ricerca e sviluppo, sulle sue peculiarità e sulle principali differenze con quello accordato per altri investimenti d’impresa. Circa le modalità di fruizione del credito d’imposta R&S, l’art. 3, c. 8 D.L. 145/2013 prescrive che esso sia utilizzabile in via esclusiva mediante compensazione, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997. Non configurandosi, dunque, la legittimazione alla richiesta di rimborso, il credito, in astratto, non può essere ceduto ai sensi dell’art. 43-bis D.P.R. 602/1973.
La sua fruizione è stata esaminata dall’Agenzia delle Entrate, mediante la risposta ad interpello n. 72/2019, secondo cui “il fruitore del credito da ricerca e sviluppo coincide con l’effettivo beneficiario dell’agevolazione, ossia con colui che effettivamente ha sostenuto la spesa”. A tal proposito, diversi documenti di prassi hanno affermato la non trasferibilità dei crediti d’imposta di natura similare a quello in argomento in forza della natura soggettiva dei medesimi: essi, infatti, maturano esclusivamente in capo ai soggetti che effettuano l'investimento e non possono essere trasferiti a soggetti terzi per effetto di atti realizzativi. Il rinvio contenuto nel medesimo art. 43-bis alle prescrizioni di cui agli...