Fruizione in 10 anni di detrazioni da bonus edilizi
Dal 2.05 l'opzione irrevocabile per i crediti residui. Chiarimenti sui limiti alla compensazione in F24.
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Il provvedimento n. 132123/2023 dell'Agenzia delle Entrate ha indicato le modalità attuative delle disposizioni di cui all’art. 9, c. 4 D.L. 176/2022, per la fruizione in 10 rate annuali dei crediti residui derivanti dalle operazioni di cessione e/o sconto in fattura di talune detrazioni di cui all'art. 121, D.L. 34/2020.
Dal 2.05.2023, il fornitore o il cessionario delle detrazioni superbonus, per l'abbattimento delle barriere architettoniche (75%) e sismabonus potrà esercitare l'opzione irrevocabile per la fruizione in 10 anni. Dal 3.07.2023, la comunicazione potrà essere inviata tramite il medesimo servizio a mezzo intermediario con apposita delega per il cassetto fiscale.
Bonus edilizi in F24 - La risposta a interpello 18.04.2023, n. 297, ha precisato che se il modello non è presentato entro il termine e al momento del ravvedimento il credito è scaduto, non è ammessa la compensazione per l'azzeramento delle imposte nel modello F24 utilizzando il credito derivante da detrazioni edilizie, perché fa fede la data di presentazione. Fin quando l'F24 non è presentato, la scelta non si può considerare espressa: il modello "è una modalità di pagamento che, in quanto tale, deve avvenire nel rispetto dei termini di legge". La presentazione tardiva della delega di pagamento, in definitiva, può sanare l'omessa opzione per la compensazione soltanto se...