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Imposte e tasse 10 Maggio 2023

Fuori campo Iva il ritiro di prodotti difettosi con smaltimento

L’Agenzia delle Entrate con la risposta 4.04.2023, n. 304, ribadisce il non assoggettamento a Iva dell’operazione relativa al ritiro di prodotti difettosi con smaltimento successivo secondo la procedura prevista.

È stata confermata l’irrilevanza ai fini Iva del richiamo con sostituzione di merci difettose precedentemente vendute, in adempimento degli obblighi gravanti sui produttori di immettere sul mercato prodotti sicuri di cui agli artt. 104 e 107 D.Lgs. 6.09.2005, n. 204. Le sostituzioni dell'intero prodotto o di parti difettose non costituiscono cessioni o prestazioni imponibili ai fini dell'Iva, nella considerazione che le stesse sono effettuate in esecuzione di un'obbligazione prevista contrattualmente e per la quale non sussiste un corrispettivo, in quanto il prezzo di vendita del bene, già assoggettato al tributo, è comprensivo anche di eventuali cessioni in sostituzione o prestazioni (R.M. 11.11.1975, n. 502563). Secondo la normativa di settore e la prassi dell'Amministrazione Finanziaria, sono non rilevanti ai fini Iva le operazioni di richiamo/sostituzione di prodotti difettosi, sia entro i termini di garanzia, sia fuori garanzia, allorché siano rispettate le seguenti condizioni: l'intervento deve avvenire in adempimento di specifici obblighi normativi a carico del produttore obbligato, anche al di fuori della garanzia, a sostituire il prodotto difettoso con uno identico, non pericoloso e idoneo all'uso; nel prezzo di vendita originario del prodotto devono essere ricompresi gli oneri e le spese inerenti operazioni di sostituzione per tali circostanze. In carenza del presupposto oggettivo ex artt. 2...

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