I pali degli impianti eolici vanno esclusi dal computo per la determinazione della rendita catastale. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Civile della Cassazione con le ordinanze 30.09.2020, nn. 20726, 20727, 20728 e 5.10.2020 n. 21287. Si tratta del primo pronunciamento in tal senso della Suprema Corte in contrasto con quanto affermato nel 2016 dall'Agenzia delle Entrate nelle circolari 2/E e 27/E e la nota 60244. Si profila, quindi, un possibile futuro rimpallo fra l'Amministrazione Finanziaria e la giurisprudenza, con i contribuenti nel mezzo, come purtroppo accade non di rado.
Senza entrare nel merito degli aspetti tecnici dei casi trattati nelle ordinanze, assumono rilievo le considerazioni in ordine alla natura della torre (il palo), ovvero se sia da considerare parte integrante ed essenziale dell'impianto o se, al contrario, costituisca “un unicum” con le componenti meccaniche dell'aereogeneratore, navicella e rotore. Oggetto del contendere, infatti, erano le modalità di determinazione della rendita: se cioè è corretto tenere conto del valore del terreno, del basamento in cemento e della cabina elettrica, escludendo in toto la struttura dell'aereogeneratore (traliccio/torre, navicella e rotore) in quanto, come sostenuto dai contribuenti, tale struttura è non fiscalmente rilevante ai sensi dell'art. 1, c. 21 L. 208/2015; o viceversa se, come sostenuto dall'Agenzia, si dovesse tenere conto, oltre che del...