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Imposte e tasse 21 Febbraio 2020

Fuoriuscita dal regime forfetario con inghippo

Sul concetto di "nessun nuovo adempimento" (art. 3, Statuto del contribuente) l'Agenzia delle Entrate dimentica l'obbligo di fattura elettronica. E si rifà a un dubbio precedente del 2016, quando tale sistema era ben lungi dall'essere anche solo ipotizzato e in effetti il passaggio si svolse in maniera più lineare.

Nel confermare l'effetto immediato delle nuove cause di esclusione dal regime forfetario, l'Amministrazione Finanziaria dimentica che tale passaggio comporta un vero e proprio nuovo adempimento per tali contribuenti, ossia l'obbligo di fatturazione elettronica. La conferma che hanno effetto immediato le novità apportate dalla legge di Bilancio 2020 al regime forfetario è contenuta nella risoluzione 11.02.2020, n.7/E che, di fatto, convalida quanto già indicato nella risposta alla Camera dei deputati resa il 5.02.2020 e spiega anche perchè non può essere invocato l'art. 3 L. 212/2000, che prevede la concessione di un termine di almeno 60 giorni prima di porre a carico dei contribuenti nuovi adempimenti. Secondo la risoluzione in commento, infatti, le modifiche apportate al regime con la legge di Bilancio per il 2020 non impongono alcun adempimento immediato per la permanenza nel regime dei soggetti che nel 2019 ne possedevano i requisiti, sicchè non esiste alcun contrasto tra le nuove norme e quanto disposto dall'art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente. In realtà, il passaggio dal regime forfetario a quello ordinario comporta un preciso adempimento a carico di tali contribuenti: l'adozione della fattura elettronica, obbligo che è invece espressamente escluso durante la permanenza nel regime a tassazione sostitutiva. Secondo l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate,...

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