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Società
14 Maggio 2021
Fusione inversa con possibile elusione fiscale
Nella risposta 3.04.2020, n. 101 l'Agenzia delle Entrate fa riferimento alla normativa sul test di vitalità economica e alla circolare 30.03.2016, n. 6/E, per chiarire il caso specifico.
Un ulteriore tassello al mosaico delle operazioni straordinarie emerge dalla risposta a interpello 3.04.2020, n. 101 dell'Agenzia delle Entrate. L'interpello è stato presentato da una società di compravendita immobiliare e di amministrazione e gestione di immobili (Alfa), proprietaria di un centro commerciale. La società spiega che nel 2018 un'altra società (Beta) ha acquistato, su finanziamento della capogruppo lussemburghese Gamma, la partecipazione totalitaria (100%) in Alfa, per cui la società Gamma deteneva il 100% della società Beta, che, a sua volta, deteneva il 100% della società istante (Alfa). Lo stesso anno, tramite un'operazione di fusione inversa, le società concordano l'incorporazione della controllante Beta in Alfa, attraverso un'operazione di acquisizione con indebitamento, poiché la società istante era titolare di cespiti e licenze relative alle attività commerciali svolte all'interno del centro commerciale, la cui voltura ai fini burocratici e amministrativi sarebbe stata molto complicata. Dopo le operazioni di fusione, la società Beta detiene quindi il 100% della società istante Alfa. L'Istante precisa inoltre che il test di vitalità non poteva essere effettuato essendo stata costituita nel 2017 e quindi mancando i periodi di imposta precedenti all'operazione ai fini utili.
La società istante chiede, nel proprio...