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Società 20 Aprile 2020

Fusioni di società: solo dopo il 2004 la continuità dei rapporti

Ante riforma del diritto societario, gli atti introduttivi di procedimenti giudiziari notificati alla società estinta per incorporazione sono nulli e determinano la nullità dell'intero procedimento.

Per la Cassazione civile (sez. I, 17.03.2020, n. 7397) solo per le fusioni di società dopo il 2004 vi è continuità dei rapporti. Infatti, in materia di fusioni ante riforma del diritto societario, l'interpretazione consolidata secondo cui il fenomeno realizza un'ipotesi di successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa delle persone fisiche, da cui deriva l'estinzione della società incorporata e il contestuale subingresso di quella incorporante nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla prima, comporta che gli atti introduttivi di procedimenti giudiziari notificati alla società estinta per incorporazione sono nulli e determinano la nullità dell'intero procedimento, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Secondo la giurisprudenza formata dopo l'intervento delle Sezioni Unite della Corte in tema di fusione, l’art. 2504-bis C.C., introdotto dalla riforma del diritto societario (D.Lgs. 17.01.2003, n. 6), ha natura innovativa e non interpretativa, pertanto il principio per cui la fusione tra società si risolve in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità pur in un nuovo assetto organizzativo, non vale per le fusioni (per unione o incorporazione) anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina (1.01.2004). Tali operazioni, pur...

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