General contractor e superbonus: non può essere negato il guadagno
L'Agenzia delle Entrate ha negato la detrazione sull'attività di coordinamento ma non è entrata nei rapporti di natura privatistica tra i soggetti coinvolti. Quindi, non può essere negata la marginalità spettante al fornitore unico.
Non hanno convinto affatto le 2 risposte sui general contractor dell'Agenzia delle Entrate (risposte n. 254 e 261) che hanno analizzato la deducibilità dei servizi connessi alla realizzazione degli interventi forniti da un unico contraente generale, anche ai fini del superbonus.
In entrambe le risposte, che si aggiungono a una ulteriore e specifica risposta fornita da una Direzione regionale (Lombardia n. 904-334/2021), l'Agenzia delle Entrate ha ribadito, con una paradossale quanto assurda assimilazione all'attività esercitata dall'amministratore di condominio (risposta n. 254), che le attività di coordinamento, eseguite dal general contractor nell'ambito di un contratto per l'esecuzione di lavori edili destinatari della detrazione maggiorata del 110%, “non sono caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione”.
Con una successiva risposta (n. 261) la stessa Agenzia delle Entrate è ritornata sul 110% in presenza di un contraente generale che offre ai committenti tutti i servizi inerenti agli interventi edilizi, compresi quelli di progettazione, di asseverazione e relativi al rilascio del visto di conformità.
L'Agenzia delle Entrate ha confermato la tesi secondo la quale risultano agevolate tutte le spese caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi agevolati, come se l'attività di coordinamento non fosse funzionale...