Il D.Lgs. 36/2021, nelle more di riordinare la complessiva disciplina delle prestazioni sportive svolte da lavoratori e volontari, non tralascia quella relativa ai premi sportivi erogati agli atleti e tecnici nell’area del dilettantismo che, dal 1.07.2023, trovano una specifica qualificazione, normativa e fiscale, ai sensi dell’art. 36, c. 6-quater.
La disposizione in oggetto definisce sostanzialmente i requisiti oggettivi e soggettivi per qualificare tali somme come premi sportivi e non come ordinari compensi.
Requisito soggettivo - "Le somme (sono) versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo". Ne sono quindi potenzialmente destinatari:
La disposizione in oggetto definisce sostanzialmente i requisiti oggettivi e soggettivi per qualificare tali somme come premi sportivi e non come ordinari compensi.
Requisito soggettivo - "Le somme (sono) versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo". Ne sono quindi potenzialmente destinatari:
- soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo certificato dal tesseramento ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 36/2021. Ne sono invece espressamente esclusi i tesserati ad altro “titolo”, ad esempio i dirigenti in qualità di membri del consiglio direttivo dell’ente;
- lavoratori sportivi ex art. 25, anche occasionali, operanti esclusivamente nell’area del dilettantismo;
- volontari sportivi ex art. 29;
- lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche ex art. 25, c. 6, che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi.
Requisito oggettivo - Le somme sono erogate "per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche".
Pertanto, la disciplina circoscrive la qualificazione di “premio” quale somma erogata al prestatore:
Pertanto, la disciplina circoscrive la qualificazione di “premio” quale somma erogata al prestatore:
- in occasione dei soli risultati ottenuti in gare e in altre manifestazioni cosiddette “federali”;
- in occasione dei soli risultati conseguiti in competizioni sportive di competenza di federazioni nazionali.
Trattamento fiscale delle somme corrisposte - Il trattamento impositivo dei premi sportivi costituisce un’ulteriore novità introdotta dalla riforma giacché, dal 1.07.2023, le somme erogate a suddetto titolo sono “inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”, e non più redditi diversi ex art. 67, lett. m) del Tuir.
Pertanto, ai sensi dell’art. 36, c. 6, i premi corrisposti dal 1.07.2023 saranno assoggettati al seguente trattamento impositivo:
Pertanto, ai sensi dell’art. 36, c. 6, i premi corrisposti dal 1.07.2023 saranno assoggettati al seguente trattamento impositivo:
- applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo di imposta pari al 20%, con facoltà di rivalsa da parte del sostituto erogatore;
- esenzione fiscale (no franchigia) se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 25,83 euro, elevato a 300 euro per l’anno d’imposta 2024, ai sensi dell’art. 14, c. 2-quater D.L. 30.12.2023, n. 215, convertito dalla L. 23.02.2024, n. 18 (c.d. “decreto Milleproroghe 2024”). Le somme che annualmente superano le suddette soglie di esenzione sono interamente assoggettate a ritenute alla fonte. Stante la specifica “non cumulabilità” con gli altri redditi di lavoro sportivo e che la suddetta soglia di esenzione riguarda il singolo sostituto, si ritiene non necessaria l’acquisizione dell’autocertificazione su somme già percepite nell’anno a titolo di premio.
Come espressamente richiamato dall’art. 3, c. 4 D.P.R. 29.09.1973, n. 600, i premi posso essere costituiti anche da beni diversi dal denaro o da servizi e in tal caso facendo riferimento al valore nominale (se trattasi ad esempio di ticket o buoni) o al valore normale quale quello riferibile ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi.
Certificazione dei premi erogati - Fermo restando l’obbligo di certificazione dei premi erogati fino al 30.06.2023 quali redditi diversi ex art. 67, lett. m) del Tuir, dal 1.07.2023 il sostituto sarà obbligato unicamente trasmettere il modello 770 dichiarando le eventuali ritenute operate, compilando il Prospetto G - Premi e vincite – del quadro SH della dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770.
