Ghost station, gli adempimenti degli impianti non presidiati
Necessaria la denuncia integrativa da presentare anche entro i primi mesi del 2021. Possibile anche allegare una comunicazione attestante la conformità tecnica delle apparecchiature dell'impianto.
La circolare 15.12.2020, n. 48 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito chiarimenti operativi in merito alla necessità della denuncia integrativa per gli impianti non presidiati già muniti di licenza fiscale. Infatti, come già prescritto dalla circolare 30/2020, gli esercenti impianti cd. ghost station, già muniti di licenza fiscale di esercizio alla data del 1.12.2020, devono presentare una denuncia integrativa, sempre entro la medesima data, inserendo le sole indicazioni necessarie per il rilascio del registro telematico da parte dell'Ufficio delle Dogane territorialmente competente. La circolare 48/2020 ha invece stabilito che l'ulteriore documentazione tecnica relativa all'impianto, se non ancora acquisita, potrà essere presentata in un momento successivo (comunque entro i primi mesi del 2021). Inoltre, viene specificato che, contestualmente alla presentazione della denuncia integrativa, potrà essere allegata una semplice comunicazione (in luogo dell'autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, prevista dalla circolare 30/2020) attestante la conformità tecnica delle apparecchiature dell'impianto (self-service device, colonnine erogatrici, sonde di livello, software di gestione, terminali di piazzale, ecc.).
Il medesimo documento di prassi prescrive semplificazioni per quel che attiene alla certificazione dello “scostamento lineare delle sonde di...