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Imposte e tasse 04 Dicembre 2019

Giro di vite sull'esenzione Iva per le prestazioni didattiche

Europa chiama, Italia risponde: a decorrere dal 2020 il regime di esenzione sarà applicabile alle sole prestazioni di insegnamento scolastico o universitario e non più alle prestazioni didattiche in senso generale.

È assai nota la questione inerente l'applicazione dell'Iva in seno alle attività delle autoscuole, dapprima per effetto di quanto concluso dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza 14.03.2019, causa C-449/17 e successivamente in conseguenza dell'intervento dell'Agenzia delle Entrate, di cui alla risoluzione 2.09.2019, n. 79/E. In dette occasioni, si ricorda, è stato fissato il principio in forza del quale, in applicazione delle disposizioni comunitarie, l'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida non può godere del regime di esenzione da Iva. La chiusura del cerchio si è avuta con il D.L. 124/2019 che, nel testo dell'art. 10, n. 20 D.P.R. 633/1972, ha sostituito le parole “e quelle didattiche di ogni genere” con le parole “le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario”. In forza del nuovo dettato normativo, il regime di esenzione da Iva risulta quindi confinato alle sole prestazioni di insegnamento di carattere scolastico o universitario, e non più all'insieme delle prestazioni didattiche, intese in senso generale. L'effetto di tale innovazione decorre dal 2020; non viene prevista quindi alcuna applicazione retroattiva e, per espressa previsione normativa, sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto. Nessun ripensamento è concesso al legislatore,...

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