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Imposte e tasse 15 Marzo 2019

Giudizio di equità poco gradito nel processo tributario


Sono da ritenere sicuramente inammissibili le decisioni del giudice tributario ispirate a valutazioni di tipo equitativo. Questo principio, già in passato oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali, trova ulteriore conferma nell'ordinanza n. 3755 della Cassazione, depositata lo scorso 8 febbraio. La soluzione di questioni sostanziali non può quindi in nessun caso trovare sbocco in una stima secondo equità. Con la decisione in commento, quindi, la Suprema Corte - nella piena e corretta osservanza della normativa procedurale di riferimento - sancisce la preclusione all'applicabilità dell’art. 113 c.p.c.: norma che riserva al giudice, soltanto in via residuale, il ricorso alle previsioni di tipo equitativo per la risoluzione di una determinata controversia. Nel contesto di cui si discorre, il lemma “equità” viene utilizzato come termine che funge da sostitutivo del giudizio equitativo, ovverosia per definire un tipo di giudizio in cui il giudice procede alla creazione di diritto surrogando interamente l’applicazione di una disposizione di legge, con una sua autonoma decisione. Si tratterebbe, in termini pratici, della c.d. equità sostitutiva la quale, com’e noto, si risolve in una digressione dal contesto di un “ordinario giudizio” operato secondo diritto: tale deviazione viene appunto consentita soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge. La tematica offre uno spunto di...

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