Buona fede delle parti, acconti, sequestro preventivo: le prime pronunce in materia di cessione del credito d'imposta.
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Si registrano le prime pronunce di Cassazione relative a illeciti penali sui bonus edilizi. Viene confermata la legittimità del sequestro preventivo nei confronti del cessionario del credito, poiché si è in presenza di cose pertinenti al reato. A seguito della cessione non si verifica l’estinzione del diritto alla detrazione in capo al beneficiario, con costituzione di un diritto di credito a favore del cessionario, né si attiva un fenomeno novativo, ma si determina l’evoluzione della prima situazione giuridica soggettiva nella seconda.
In ipotesi di reati tributari (emissione di false fatture), secondo la Cassazione (sentenza n. 45558/2022), per escludere nei confronti del cessionario del credito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il cessionario deve risultare estraneo al reato per non avere ottenuto vantaggi o altre utilità e versare in una situazione di buona fede. A questo proposito il cessionario, monetizzando il credito al cedente, consegue un indubbio vantaggio economico, in quanto i crediti sono ceduti a un valore inferiore a quello nominale. Per questo utile, conseguito dall’altrui attività criminosa, difficilmente potrà essere ritenuto persona estranea al reato.
La sussistenza della buona fede del cessionario deve essere accertata tenendo conto degli obblighi di vigilanza su di lui incombenti in base alla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e alle istruzioni...