Gli effetti del conflitto tra Russia e Ucraina sul bilancio 2021
Al pari di quanto accaduto con lo scoppio della crisi pandemica in tempo di bilancio 2019, allo stesso modo gli amministratori si stanno trovando in questi giorni a dover fronteggiare le difficoltà generate dall’attuale conflitto.
Con riferimento al principio contabile OIC 29, in relazione ai fatti successivi, va da subito considerato che il conflitto, iniziato il 24.02.2022, non comporta una variazione nei valori di bilancio in quanto, come già accaduto per i lockdown pandemici, si riferisce a una situazione sorta dopo la data di bilancio e non prevedibile al 31.12.2021. È comunque richiesto, nel caso in cui gli effetti siano ritenuti rilevanti per l’impresa, di fornire adeguata informazione in nota integrativa, in modo che gli utilizzatori del bilancio abbiano contezza delle criticità e incertezza a oggi in essere.
Tale approccio si estende anche a specifiche valutazioni prospettiche come, ad esempio, la determinazione della recuperabilità delle immobilizzazioni. Ai sensi del principio contabile OIC 9, al paragrafo 25 è specificato che, ai fini della determinazione dei flussi di cassa alla base dell’impairment test si debba far riferimento alle c.d. condizioni correnti; pertanto, non sono da considerare temporanei ed eccezionali peggioramenti dell’attività aziendale emersi dopo la data di chiusura dell’esercizio.
Diverso discorso va invece fatto per le verifiche relative alla sussistenza del presupposto di continuità aziendale. Alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio potrebbero compromettere la sussistenza di tale presupposto, in particolate gli amministratori, potrebbero motivatamente manifestare...