Coop e terzo settore 11 Aprile 2022

Gli enti religiosi e l’iscrizione al RUNTS

Aderire alla Riforma del Terzo settore è conveniente per gli enti religiosi? Una prima risposta può venire dall’esame delle agevolazioni fiscali di cui, nell’attuale regime, beneficia l’ente religioso civilmente riconosciuto.

Gli enti religiosi hanno istituzionalmente finalità di religione e di culto. Non possono assumere la qualifica di enti del Terzo settore, ma possono costituire, a certe condizioni, un “ramo” ente del Terzo settore (art. 4, c. 3 D.Lgs. 117/2017) o impresa sociale (D.Lgs. 112/2017). Premesso che l’istituzione di un “ramo” rappresenta una facoltà, non un obbligo, la domanda che ci poniamo è la seguente: al di là del complesso di requisiti di carattere giuridico, organizzativo e contabile, soggetti, tra l’altro, a forme di controllo pubblico, l’apertura del “ramo” conviene? Per rispondere a questa domanda è necessario fare un’analisi costi-benefici che la disciplina introdotta dalla riforma comporta, ma, prima ancora, a nostro avviso, limitandoci per semplicità alle conseguenze fiscali di tale scelta, è opportuno prendere in considerazione le agevolazioni di cui gli enti religiosi civilmente riconosciuti godono nell’attuale regime fiscale. Per quanto riguarda gli enti appartenenti alla Chiesa Cattolica, la norma fondamentale è contenuta nell’art. 7, c. 1 n. 3 dell’Accordo di revisione del Concordato tra lo Stato e la Chiesa Cattolica, il quale dispone che: “agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione e di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di...

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