Coop e terzo settore 16 Maggio 2019

Gli enti tuttologi non piacciono


Non è possibile inserire nello statuto di un ente del Terzo settore l'intero novero delle attività di interesse generale come indicato nell'art. 5 D.Lgs. 117/2017. Lo ha affermato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota 12.04.2019, n. 3650. Fermo restando che ogni ente può individuare i propri ambiti di attività come meglio crede, nel pieno rispetto dell'autonomia organizzativa, occorre anche che tali attività siano in armonia con la natura, le caratteristiche e la “vocazione” dell'ente. Oltre all'assenza dello scopo di lucro, è lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale che denota gli enti del Terzo settore, rendendo possibile l'iscrizione nel (futuro) Registro nazionale del terzo settore e quindi il godimento delle agevolazioni fiscali. La risposta del Ministero è frutto di una richiesta di chiarimento avanzata da un Dipartimento della Regione Abruzzo che aveva chiesto se gli enti avessero facoltà di inserire da subito tutte le attività indicate nell'art. 5 D.Lgs. 117/2017 o se dovessero invece limitarsi a indicare solo quelle "ritenute più congrue rispetto agli scopi statutari e al campo di azione degli enti". La motivazione della risposta ministeriale risiede nel fatto che il ventaglio delle attività considerate di interesse generale individuate dal legislatore...

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