L’art. 3, c. 1, D.L. 30.04.2019, n. 34, sostituendo il primo periodo dell'art. 14, c. 1, D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, ha stabilito la piena deducibilità dell’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. Si tratta, però, come disciplinato dal successivo secondo comma, di un aumento progressivo della deducibilità dell’imposta. In particolare, la deducibilità è stata rimodulata, prevedendo:
- per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, ossia il 2019 per i soggetti con periodo coincidente con l’anno solare, un innalzamento della deducibilità al 50%;
- per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, ossia il 2020 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, un ulteriore innalzamento della deducibilità al 60%;
- per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, ossia il 2021 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, una deducibilità attestata al 60%;
- per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021, ossia il 2022 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, un ulteriore innalzamento della deducibilità al 70%;
- per i periodi d’imposta...