Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14.02.2019, n. 38) si pone come obiettivo principale la diagnosi precoce delle situazioni di possibili crisi aziendali, al fine di prevenirne l'aggravamento e di salvaguardare così la continuità dell'impresa.
Per favorire l'emersione anticipata della crisi, il Codice (artt. 24-25) prevede specifici benefici per gli imprenditori che di propria iniziativa presentano con tempestività istanza di composizione assistita della crisi o domanda di ammissione a una delle procedure giudiziali di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
La tempestività si dà per accertata quando la domanda d'accesso a una delle procedure regolate dal Codice è presentata entro 6 mesi, ovvero quando l'istanza di cui all'art. 19 è presentata entro 3 mesi, dal verificarsi, in alternativa, dielle seguenti condizioni:
a) esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da 60 o più giorni per un ammontare pari a oltre la metà del monte salari mensile;
b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da 120 o più giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
c) il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre 3 mesi, degli indici presuntivi di uno stato di crisi dell'impresa (art. 13, c. 2).
Per sottrarre al giudizio arbitrario dell'imprenditore...