Gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, istituiti dal D.L. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017, trovano applicazione per la prima volta con l’anno d’imposta in corso al 31.12.2018. Si tratta di un nuovo, più affidabile (?) ed elaborato metodo di calcolo dei presunti maggiori ricavi, a cui i contribuenti possono scegliere o meno di aderire, in sostituzione dei precedenti parametri contabili e studi di settore. Come indicato alle lettera e) delle “istruzioni parte generale”, gli ISA non trovano applicazione se il reddito è determinato con criteri forfetari e, pur non essendo espressamente previsto dalla norma, l’esclusione opera quindi anche nei confronti di chi si avvale del regime di favore previsto dalla L. 398/1991.
Inoltre, a differenza di quanto accadeva per gli studi di settore (vedasi circolare ministeriale 110/E/1999), viene ora specificato che i contribuenti esclusi dagli ISA non sono più tenuti alla compilazione del relativo modello, a eccezione dei soggetti multiattività. Da quest’anno dunque, pur in presenza di codici attività per cui risultano approvati gli indicatori (93.11.20 Gestione di piscine; 93.13.00 Gestione di palestre, ecc), gli enti non commerciali che determinano il reddito imponibile secondo le disposizioni della L. 398/1991, o dell’articolo 145 del Tuir, debbono limitarsi esclusivamente a indicare, nel relativo quadro (F o G) del modello dichiarativo, il...