Coop e terzo settore 30 Ottobre 2019

Gli ISA negli enti non commerciali

Svolgimento di attività connesse con la tenuta di una contabilità separata.

Gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, istituiti dal D.L. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017, trovano applicazione per la prima volta con l’anno d’imposta in corso al 31.12.2018. Si tratta di un nuovo, più affidabile (?) ed elaborato metodo di calcolo dei presunti maggiori ricavi, a cui i contribuenti possono scegliere o meno di aderire, in sostituzione dei precedenti parametri contabili e studi di settore. Come indicato alle lettera e) delle “istruzioni parte generale”, gli ISA non trovano applicazione se il reddito è determinato con criteri forfetari e, pur non essendo espressamente previsto dalla norma, l’esclusione opera quindi anche nei confronti di chi si avvale del regime di favore previsto dalla L. 398/1991. Inoltre, a differenza di quanto accadeva per gli studi di settore (vedasi circolare ministeriale 110/E/1999), viene ora specificato che i contribuenti esclusi dagli ISA non sono più tenuti alla compilazione del relativo modello, a eccezione dei soggetti multiattività. Da quest’anno dunque, pur in presenza di codici attività per cui risultano approvati gli indicatori (93.11.20 Gestione di piscine; 93.13.00 Gestione di palestre, ecc), gli enti non commerciali che determinano il reddito imponibile secondo le disposizioni della L. 398/1991, o dell’articolo 145 del Tuir, debbono limitarsi esclusivamente a indicare, nel relativo quadro (F o G) del modello dichiarativo, il...

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