L'accesso al credito di una società può avvenire anche mediante l'emissione di obbligazioni che le garantirebbero liquidità nuova, a fronte dell'onere di corresponsione di interessi che, tutto sommato, nella maggioranza dei casi sono di modesta entità. olitamente, gli obbligazionisti nominano un rappresentante comune cui delegare le singole prerogative proprie della sottoscrizione medesima. In particolare, ai sensi dell'art. 2417 C.C., il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie. Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2399 C.C.
Se non è nominato dall'assemblea, il rappresentante comune è nominato con decreto dal tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società. Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a 3 esercizi sociali e può essere rieletto; il relativo compenso è fissato dall'assemblea degli obbligazionisti. Entro 30 giorni dalla notizia della sua nomina, il rappresentante comune deve richiederne...